Registro per la trasparenza
Il registro per la trasparenza è operativo
Il 1° ottobre 2026, con l’entrata in vigore della legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) diventa operativo il registro svizzero per la trasparenza, dopo che un progetto pilota a più fasi condotto con circa 2500 imprese interessate è stato concluso con successo. Dal 1° ottobre 2026, tutti gli enti giuridici soggetti agli obblighi di annuncio devono iscriversi una tantum nel registro per la trasparenza e segnalare ogni modifica relativa agli aventi economicamente diritto. La sicurezza dei dati e delle informazioni del registro per la trasparenza ha la priorità assoluta.
Introducendo il Registro svizzero per la trasparenza la Svizzera crea uno strumento centrale per rafforzare la trasparenza delle persone giuridiche nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo finanziario. Dal 1° ottobre 2026, oltre 500’000 imprese saranno tenute per legge a fornire informazioni sui loro aventi economicamente diritto (business ownership). EasyGov fungerà da piattaforma centrale per la raccolta dei dati. L’introduzione avverrà sotto la guida dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) in collaborazione con la SECO e altri partner.
Di cosa si tratta?
A fine settembre 2025 le Camere federali hanno adottato la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e la revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). In questo modo si intende rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La LTPG e la LRD riveduta sono entrate in vigore il 1° ottobre 2026 (cfr. comunicato stampa del 1° ottobre 2026: Il registro per la trasparenza è operativo).
Cosa implica questa novità?
In base alla legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG), le persone giuridiche (p. es. le SA e Sagl) sono tenute a inserire in un nuovo registro i loro aventi economicamente diritto. Tutte le imprese interessate devono raccogliere e aggiornare i dati sull’identità e sulla verifica degli aventi economicamente diritto di una società (LTPG art. 7).
Anch’io devo effettuare l’annuncio?
Devono effettuare l’annuncio principalmente le società per azioni come le Sagl e le SA, ma la LTPG riguarda anche le società cooperative. La lista delle società che devono annunciare i loro aventi economicamente diritto è riportata nella LTPG (art. 2 e 3). Le fondazioni, associazioni, società quotate in borsa, imprese individuali e alcuni altri enti giuridici non sono tenuti a effettuare l’annuncio nel Registro per la trasparenza.
Dove posso effettuare l’annuncio?
L’annuncio al registro per la trasparenza è gratuita e può essere effettuata tramite la piattaforma EasyGov.swiss. Registrati ora su EasyGov
A chi posso rivolgermi in caso di domande?
- Per domande specialistiche si rimanda alla pagina TranspaReg.admin.ch/it, Domande e risposte (versione italiana non ancora disponibile).
- Per domande sulla registrazione e su AGOV si rimanda al sito AGOV help — agov.ch
- Per informazioni generali e per ricevere assistenza rivolgersi a EasyGov Service Desk.
Per saperne di più:
- Il registro per la trasparenza è operativo
- Il Consiglio federale pone in vigore nuove regole contro il riciclaggio di denaro
- Il Consiglio federale indice la consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e l’ordinanza sul riciclaggio di denaro
- Il Consiglio federale licenzia il messaggio sul rafforzamento del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro
- FF 2025 2900 – Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, LTPG) | Fedlex
- 24.046 | Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche | Oggetto | Il Parlamento svizzero